Tagli incostituzionali, il Comune fa causa allo Stato

Spending review 01.jpgConcorezzo. Un taglio illegittimo e incostituzionale da 400mila euro. La spending review, dopo aver messo in ginocchio anche i Comuni virtuosi del Nord per compensare sprechi e sperperi nel resto del Paese, mostra tutte le proprie falle. Dopo la sentenza della Corte costituzionale di giugno, che ha dichiarato illegittima la seconda manovra del Governo Monti, molti Comuni si stanno muovendo presentando istanza di rimborso al Ministero dell'economia e finanze e al Ministero dell'interno. Concorezzo è tra i Comuni che hanno alzato la voce contro lo scippo di Roma, chiedendo indietro ben 474mila euro riferiti al 2013. In quella occasione, senza coinvolgere gli enti locali e quindi ledendo gli articoli 3 e 97 della Costituzione, il Governo aveva tagliato ai Comuni circa 2,25 miliardii di euro, parte dei quali destinati al comparto bancario. Tanti i Comuni che hanno presentato istanza di rimborso, anche se le possibilità di riavere indietro i soldi sono limitate.

LA SENTENZA

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 129 del 6 giugno 2016 ha dichiarato illegittimo l’articolo 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) cosiddetto spending review bis, approvato dal Governo Monti.

Tale norma, indicando gli obiettivi di contenimento delle spese degli enti locali, si pone come principio di coordinamento della finanza pubblica, che vincola senz’altro anche i Comuni. La Corte ha osservato che non vi è nessun dubbio che le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative, e non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012).

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