December 13, 2024
#Cronaca

Botti, i sindaci non possono vietarli

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Concorezzo. Invitare i cittadini al buonsenso, ma nulla di più. È quanto possono realmente fare i sindaci in occasione del Capodanno. E mentre, come tra tradizione, i social si popolano di appelli e disinformazione, sono le Prefetture a ricordare ai primi cittadini le unichecregole applicabili. Con una indicazione perentoria: non fate ordinanze anti-botti perché non solo sono inutili, ma pure illegittime. 

Diversi tribunali si sono espressi da tempo: le ordinanze sono nulle e illegittime.

Il Comune di Concorezzo ci prova, ad esempio, con il dialogo. 

“In occasione di Capodanno l’Amministrazione comunale, come ogni anno, raccomanda di evitare di utilizzare i fuochi d’artificio, petardi e botti particolarmente rumorosi e chiede, a chi non vuole rinunciare a questi festeggiamenti, di prediligere soluzioni colorate e luminose non fragorose.  Una limitazione anche in rispetto di cani e gatti, animali che rispondono al rumore molto forte, spesso, cercando di fuggire. Buon 2024 a tutti i concorezzesi!”. Questo il messaggio diffuso dal sindaco, Mauro Capitanio.

IL TAR

Innanzitutto l’istituzione deputata eventualmente a vietare i botti è la Prefettura. Ma questa dipende dal Ministero degli interni che, negli ultimi anni, ha diramato diverse circolari su sicurezza e vendita, senza mai vietare commercio e utilizzo legale. A settembre 2022, ad esempio, il Tar ha accolto un ricorso delle associazioni di categoria, annullando l’ordinanza di divieto del Comune di Milano. Vietare ibbotti, insomma, è illegittimo. 

LE REGOLE PER I COMMERCIANTI 

Lo scorso 11 dicembre il Ministero dell’Interno ha, infatti, emanato una circolare al fine di chiarire come dovrà svolgersi l’attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici.

Sul mercato, ad oggi, esistono diverse tipologie di materiali pirotecnici:

articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE (F1 – CAT. I; F2 – CAT.II; F3 – CAT III; F4 – CAT. IV; T1;T2; P1;P2).

prodotti di IV e V categoria riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.53 del Testo unico delle leggi di pubblicasicurezza (T.U.L.P.S.).

La disciplina relativa agli articoli pirotecnici stabilisce che si intendono lecitamente immessi sul mercato gli articoli pirotecnici con marcatura CE, di cui è stata inviata regolare e preventiva comunicazione alla Prefettura competente per territorio da parte dell’operatore economico insediato sul territorio nazionale.

Per gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza (tabaccai, cartolerie, supermercati ecc.) il Ministero dell’Interno, con decreto del 4 giugno 2014, ha individuato i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia di prodotti vendibili.

Tali esercizi possono detenere e vendere 50 kg netti complessivi di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

articoli pirotecnici della categoria F1

articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;

articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione di alcuni prodotti quali artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore amg 150 (petardi; petardi flash; doppio petardo; petardo saltellante; batterie e combinazioni annesse) e artifici quali sbruffo; mini razzetto; razzo; candela romana; tubi di lancio (tubi monogetto); batterie e combinazioni annesse;

articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica: fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250; bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250; bengala a bastoncino; carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150; combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600; sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250; 4.7( fontane: con NEC non superiore a g 250; dispositivi lancia coriandoli; dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.

La medesima tipologia di articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE può essere venduta dai venditori ambulanti, a condizione che le quantità da esporre al pubblico siano di 50 kg.

È vietata la vendita di prodotti F1 ai minori di anni 14 (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).

La vendita di articoli F2, T1 e P1 è consentita soltanto ai maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di identità in corso di validità (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).

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