Decreto Sicurezza, 14 nuovi reati
Concorezzo. Oggi la Lega Concorezzo è in piazza per informare i cittadini sulle novità introdotte dal Decreto Sicurezza fortemente voluto dal vicepremier Salvini.
Ecco cosa cambia.
Le principali innovazioni: sono introdotti nell’ordinamento 14 nuovi reati, inasprite alcune aggravanti, esteso il DASPO urbano e previste nuove disposizioni sulla cannabis
Il Disegno di Legge di conversione del Decreto-legge sulla sicurezza pubblica, approvato in via definitiva al Senato il 4 giugno, contempla significative modifiche in vari ambiti. Tra le principali innovazioni sono introdotti nell’ordinamento 14 nuovi reati, inasprite alcune aggravanti, esteso il DASPO urbano e previste nuove disposizioni sulla cannabis.
I nuovi reati
Tra le 14 nuove fattispecie di reato introdotte nell’ordinamento, c’è quello di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, dove si punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque partecipi a una sommossa all’interno di un carcere mediante atti di violenza, minaccia ovvero resistenza agli ordini delle autorità. Se la rivolta è organizzata o diretta, la pena aumenta fino a 8 anni. A ciò si aggiunga che se la sommossa comporta lesioni gravi oppure la morte di una persona, le pene possono arrivare fino a 20 anni di reclusione.Ulteriore novità è rappresentata dal reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, punito con la reclusione per chi occupa illegalmente un’abitazione con violenza o minaccia, impedendo il rientro del legittimo proprietario. Ai sensi del primo comma del nuovo articolo 634-bis c.p. è punito con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente (primo periodo); chiunque si appropria con artifizi o raggiri di un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero cede ad altri l’immobile occupato (secondo periodo). Inoltre, la norma stabilisce che soggiace alla stessa pena, chiunque, fuori dai casi di concorso, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione (art. 634-bis, co. 2 c.p.).L’art. 634-bis c.p. prevede una causa di non punibilità in favore dell’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile (art. 634-bis, co. 3 c.p.). Il nuovo delitto introdotto è punibile a querela della persona offesa, tuttavia, il reato diviene perseguibile d’ufficio nei casi in cui il fatto sia commesso ai danni di una persona incapace, per età o per infermità (art. 634-bis, co. 4 e 5 c.p.). La nuova disposizione si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, contemplando finache una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile.
Le nuove circostanze aggravanti
Nell’articolato emergono 9 aggravanti per alcuni reati già esistenti.Ad esempio, l’articolo 19 reca una serie di modifiche al codice penale e, in particolare, ai delitti di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” (articolo 336 codice penale) e di “resistenza a un pubblico ufficiale” (articolo 337 c.p.), viene introdotta una circostanza aggravante se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza; inoltre, viene introdotta un’ulteriore circostanza aggravante all’art. 339 c.p., qualora i delitti di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” (art. 336 c.p.), di “resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337 c.p.) e di “violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti” (articolo 338), sono commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.Un’altra aggravante riguarda il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, e prevede un aumento di pena se il fatto sia commesso all’interno di un istituto penitenziario ovvero tramite scritti diretti ai detenuti.L’articolo 11, oltre ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune, reca ulteriori modifiche al codice penale preordinate a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe verso le persone anziane.
Ampliamento del DASPO urbano
La legge di conversione estende l’applicazione del DASPO urbano, il divieto di accesso a determinate aree per soggetti ritenuti pericolosi.Grazie alla novella il questore può disporre il divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto pubblico anche per chi è stato denunciato o condannato, nei cinque anni precedenti, per reati contro la persona o il patrimonio.Ulteriormente, viene introdotta la possibilità di arresto in flagranza differita per il reato di lesioni personali gravi o gravissime nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico (articolo 583 quater c.p.).
Disposizioni in tema di cannabis
La legge interviene pure sulla normativa relativa alla cannabis, proibendo l’importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione e la vendita al pubblico di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, pure in forma semilavorata, essiccata o triturata.Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.Risultano consentite unicamente le lavorazioni finalizzate alla produzione agricola di semi destinati agli utilizzi consentiti dalla legge. La disposizione si pone l’obiettivo di evitare che l’assunzione di prodotti derivati dalla cannabis possa incoraggiare comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.









