suv

incidente_bici.jpgConcorezzo. Alle Forze dell'ordine e al giudice del Tribunale di Monza dovrà spiegare perché non si sia fermato dopo l'incidente. Un 40enne di Concorezzo è stato, infatti, denunciato per omissione di soccorso a seguito di un incidente avvenuto lunedì della scorsa settimana ad Agrate (foto di repertorio).

I FATTI

Secondo una prima ricostruzione (ci sono riprese abbastanza dettagliate di un circuito di videosorveglianza) il quarantenne concorezzese, a bordo di un fuoristrada, è entrato in collisione con la bicicletta condotta da un 77enne agratese. Il potente mezzo avrebbe letteralmente tagliato la strada all'anziano, facendolo cadere nei pressi dell’incrocio tra via Ferrario e via Madonnina. Fortunatamente il settantenne ciclista agratese se l'è cavata con ferite guaribili in cinque giorni. Comprensibile lo shock dell'anziano che, dopo la caduta, ha visto il suv dileguarsi senza che il conducente si interessasse alle sue condizioni di salute, come tra l'altro imposto dalla legge. A intracciarlo, in meno di 24 ore, hanno provveduto gli agenti di Polizia locale di Agrate grazie ad alcune testimonianze e, soprattutto, alle riprese di video di alcune telecamere.

Ora il concorezzese, oltre al ritiro della patente, dovrà affrontare un processo per omissione di soccorso. 

COSA RISCHIA

La legge 9 aprile 2003, n. 72 ha apportato le modifiche al codice penale italiano e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso. Essa introduce l'allargamento della fattispecie nell'ambito della circolazione stradale. La norma è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003.

Le principali modifiche possono essere così riassunte:

1. Al primo comma dell'art. 593 del Codice Penale, le parole: "è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro".

2. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6".

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse; b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse.

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Cronaca

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Urta bici e scappa col suv: tutto in un video

Concorezzo. Alle Forze dell'ordine e al giudice del Tribunale di Monza dovrà spiegare perché non si sia fermato dopo l'incidente. Un 40enne di Concorezzo è stato, infatti, denunciato per omissione di soccorso a seguito di un incidente avvenuto lunedì della scorsa settimana ad Agrate (foto di repertorio). I FATTI Secondo una prima ricostruzione (ci sono riprese abbastanza dettagliate di un circuito di videosorveglianza) il quarantenne concor