December 13, 2024
#Cronaca

Ragazzina delle medie molestata su Instagram

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Concorezzo. Perseguitata in rete da un maniaco che la stalkerizza e pretende da lei foto intime. La storia di Daniela (nome di fantasia) non è purtroppo un caso isolato. E’ la storia di una ragazzina delle medie che inizia a chattare amichevolmente su Instagram con uno sconosciuto (che si presenta come coetaneo) che, giorno dopo giorno, si trasforma in un orco, la molesta, la minaccia, richiede con maniacale insistenza foto intime. La ragazzina si chiude in se stessa, piange senza motivo, non mangia,va male a scuola, è nervosa fino a quando, per fortuna, la madre scopre la causa di questo comportamento. Ora tutta la vicenda è al vaglio dei carabinieri di Monza che stanno cercando di risalire all’identità del maniaco. La ragazzina aveva “conosciuto” il suo stalker su Instagram nel luglio del 2018. A settembre del 2019 è partita la denuncia della madre. Il profilo del maniaco è tuttora attivo.

Il compito di vigilare sulla Rete è stato affidato alla Polizia postale e delle comunicazioni, istituita con decreto del Ministero dell’Interno del 31 marzo 1998. Il servizio centrale ha sede a Roma e coordina 20 compartimenti regionali e 80 sezioni territoriali. A livello operativo, è organizzato in diverse aree d’intervento: pedopornografia; cyberterrorismo; copyright, hacking, protezione delle infrastrutture critiche del paese; E-banking; analisi criminologica dei fenomeni emergenti; giochi e scommesse online.

Per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61. Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, nel ribadire i principi già espressi in altre sentenze, chiarisce che – indipendentemente dall’incontro fisico tra vittima e imputato – il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l’equilibrio psichico della persona offesa.

IL MANIACO RISCHIA FINO A 5 ANNI DI GALERA. L’art. 612-bis del Codice penale sancisce che il reato di stalking è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Al secondo e al terzo comma, come abbiamo visto, sono previste due circostanze aggravanti: vi rimandiamo alla lettura del testo dell’articolo, che sopra trovate in quote, per saperne di più. Lo stalking può essere punito a querela della persona offesa. Il termine per poter proporre querela è di sei mesi, e inizia a decorrere dal momento in cui il reato è consumato, ovvero dal momento in cui la persona offesa altera le proprie abitudini di vita o ricade in uno stato di ansia o di paura.

LINK UTILE: il sito della Polizia postale

APPROFONDIMENTI
Da settembre 2020 torna a scuole l’educazione civica che tratterà anche l’educazione alla cittadinanza digitale. Leggi: E\’ concorezzese la legge sull\’educazione civica